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VENARIA Reale

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Tratto integralmente da : Regolamento per la Congregazione locale di Carità di Venaria Reale e per l’Ospedale ed ospizio annessi - 1845


Art.1 La Congregazione di Carità di Venaria Reale creata in virtù del Regio Editto 19 maggio 1717 ha per iscopo
1. Di ricevere e curare nello Spedale a tal uopo eretto i poveri infermi.
2. Di ricoverare e mantenere poveri invalidi ed orfani abbandonati d'ambo i sessi in apposito Ospizio.
3. Di soccorrere a domicilio con elemosine i poveri d'ambo i sessi tanto sani che ammalati.
Art 2 Potranno essere ammessi a godere dei soccorsi,  i soli poveri nativi del luogo di Venaria Reale, o che avranno ivi fissato il loro legale domicilio non interrotto da dieci anni per i soccorsi contemplati nel 1° e 2° punto e da 5 anni almeno per quelli del 3°.
Art 86 L'Ospedale si compone di due distinte e separate Infermerie, l'una per gli uomini, e l'altra per le donne, delle quali la prima sarà segnata col N. 1, e la seconda col N.° 2; e ciò oltre ai
magazzini ed altre dipendenze necessarie ad un tale Stabilimento.
Art 87 Ogni letto contenuto in dette Infermerie sarà di ferro, provvisto di cortine e per di lui servizio verranno destinati due pagliaricci, due materassi di lana, due capezzali, oltre alle necessarie coltri, e lingerie.
Art 88  Ogni letto non potrà contenere che un solo ammalato, e porterà un numero d'ordine.
Art. 7 Il servizio dell'Ospedale è per ora disimpegnato, sotto l'immediata dipendenza del Presidente, da cinque Impiegati, cioè: Un Cappellano; Un Economo; Una Governante; Un Medico; Un Chirurgo;  e da quattro inservienti; che sono : Un Infermiere; Una Infermiera ; Un Portinaio; Una Cuciniera.
Art. 20 il Cappellano Visiterà ogni giorno gl'infermi ricoverati confortandoli ed animandoli alla penitenza e rassegnazione cristiana, e disponendoli ai Sacramenti che sarà sua special cura di far loro somministrare al più presto possibile dopo l'ingresso nell'Ospedale, ed a tempo debito, preso il sentimento degli Ufficiali di sanità.
Art. 28 Il ricevimento degl' infermi nello Spedale spetta all'Economo, e lo rifiuterà ognora se non sono essi latori dell'ordine d'ammissione di cui all'art. 78, che ritirerà annotandovi tosto a tergo gli effetti di cui è provvisto l'infermo, non meno che il denaro, ed ogni cosa custodirà per restituirla quindi al detto infermo, od ai suoi eredi, facendo menzione di tale restituzione sull'ordine predetto, salvi quei casi di somma urgenza per cui basterà che tal ordine gli sia consegnato entro le ventiquattr'ore dall'entrata dell'ammalato nello Spedale.
Art 29 Nel caso di ricovero di Militari infermi l'Economo avrà cura che siano li medesimi, per quanto la località il comporta, posti in luogo separato e trattati con ogni maniera di riguardo
Art 37 l’economo visita più volte al giorno le Infermerie e l'Ospizio, assiste alle distribuzioni che si fanno ai ricoverati, pone d'occhio ai lavori cui i medesimi attendono, e procura in una parola, che dappertutto si osservi l'ordine, la giustizia, e la massima pulizia.
Art 42 L'Economo ordinerà l'uscita dallo Spedale all'infermo divenuto incurabile, prese però prima le opportune direzioni dal Presidente sulla futura destinazione dell'infermo.
Art 50 Alli Medico e Chirurgo è affidata la direzione del servizio sanitario dell'Ospedale, e ne sono responsabili ciascuno per la parte che gli concerne.
Art 51 L'arte scientifica del guarire sarà dagli Ufficiali di sanità liberamente esercita senza limitazione alcuna per le prescrizioni dei medicinali, procurando però dessi di combinare per quanto è possibile il vantaggio dell'ammalato colla necessaria economia, e di attenersi alla farmacopea dei poveri.
Art 52 Tutte indistintamente le prescrizioni anche di medicinali, che verranno fatte dagli Ufficiali di sanità, dovranno essere scritte in lingua italiana.
Art 59 Gli Infermieri sono incaricati di tutti i minuti particolari del servizio interno dello Spedale, cioè: L'Infermiere della infermeria degli uomini;  e l'Infermiera di quella delle donne, ed anche, ove d'uopo, promiscuamente. Dipendono direttamente dall'Economo, ed eseguiranno puntualmente le prescrizioni sanitarie che verranno fatte dagli Ufficiali di sanità, da cui pure in tal parte di servizio dipendono.
Art 60 Nelle attribuzioni degl'Infermieri sono anche comprese le veglie agli ammalati, la preparazione dei clisteri e loro applica-zione, la custodia e cura delle mignatte che verranno accomprate all'ingrosso, e le distribuzioni nelle Infermerie.
Art 63 Venendo a morte un infermo, gl'Infermieri dovranno trasportarne cadavere nell'asilo mortuario, ore sei dopo che sarà riconosciuta la morte, eccettuati quei casi in cui per la specialità della malattia gli Ufficiali di sanità credano di prescrivere un maggior o minor soggiorno del cadavere nel letto. E gli effetti che servirono al defunto saranno trasportati nel locale della sanificazione, per ivi rimanere per qualche tempo esposti all'aria, venir ripuliti, od anche disinfettati se il Medico lo crederà necessario.
Art 78 i poveri infermi non saranno accettati nell'Ospedale se saranno affetti da malat-tia incurabile o comunicabile.
Art 79 Per essere accettato nell'Ospedale dovrà l'infermo provvedersi d'un certificato d'un Ufficiale di sanità comprovante l'attuale di lui malattia
Art 80 Riceveranno detti infermi nell'Ospedale tutte quelle cure e trattamenti che sono prescritti dal Regolamento; e devono dal canto loro essere docili ed obbedienti alle prescrizioni degli Ufficiali di sanità, e sottomessi agli ordini degli Impiegati dello Spedale e trattare con dolcezza gl'Infermieri, nè mai oltraggiarli con parole o con fatti, quand'anche avessero a lagnarsi del loro servizio, salvo a farne i richiami all'Economo.
Art 81  Saranno loro distribuiti i giornalieri alimenti nelle misure seguenti, secondo le prescrizioni degli Ufficiali di sanità, cioè:[…]




 
Dal passato al futuro... un viaggio nel tempo dei templi della salute
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